Pos. I Prot. _______ /21.08.11

OGGETTO: Ente pubblico e privato - Istituto regionale vite e vino - Esame Regolamento di organizzazione.


ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento regionale interventi infrastrutturali
(rif. nota 22 gennaio 2008, n. 7446)
PALERMO

1. In allegato alla nota in riferimento è stato trasmessa -per l'acquisizione del parere di questo Ufficio- la deliberazione n. 138 del 21 dicembre 2007 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale della vite e del vino, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione dello stesso Ente.
Con successiva lettera n. 11289 del 30 gennaio 2008, ad integrazione della predetta nota n. 7446/2008, codesto Dipartimento specifica che, prima della trasmissione del predetto regolamento di organizzazione alla Giunta regionale di governo, ritiene necessario acquisire il parere tecnico-giuridico di questo Ufficio "in merito alla rispondenza di quanto previsto dalla L.r. n. 10/2000 e s.m.i. a quanto stabilito nel Regolamento in oggetto"; nella medesima nota n. 11289/2008, codesta Amministrazione rileva altresì che "nel Regolamento di organizzazione non vengono descritte le competenze assegnate agli Organi di governo dell'Istituto, ed appare opportuno che vengano specificate le distinzioni tra l'attività di indirizzo politico e quella di natura amministrativo-gestionale".

2. Il Regolamento di organizzazione di cui in oggetto è stato predisposto e approvato in attuazione dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed in conformità alle relative "Linee guida" dettate, in via generale, dall'Organo collegiale di Governo ed approvate con deliberazione n. 11 del 21 gennaio 2003.
Premesso che la relazione al Regolamento di organizzazione in esame non contiene alcun commento in ordine agli artt. 10, 11, 14, e 15, e rassegnata l'opportunità che la medesima relazione venga integrata in tal senso, con riferimento all'articolato si osserva quanto segue.

Art. 2 In conformità a quanto previsto dall'art. 5 delle "Linee guida" sopra citate, la disposizione che si annota va integrata affermando con puntualità il principio della netta separazione tra la funzione di indirizzo politico, riservata al Presidente e al Consiglio di amministrazione, e l'attività di gestione, demandata ai dirigenti; correlativamente, vanno altresì individuate le sfere di competenze del Presidente, del Consiglio di amministrazione e dei dirigenti.

Art. 3 Con riferimento al comma 3 -che assimila gli uffici di staff alle strutture intermedie (Area e Servizio) individuate nel comma 2- si precisa che le attività di supporto agli organi istituzionali (Presidente, Consiglio di amministrazione e Collegio dei revisori), e le attività di supporto al Direttore generale si connotano invero quali competenze da imputare ad unità operative di base od a uffici semplici, da istituirsi ai sensi dei successivi commi 5 e 6; per conseguenza, la disposizione che si annota va modificata nel senso sopra evidenziato.
In correlazione a quanto detto e, con particolare riferimento al comma 5 -che limita nei confronti del Dirigente Generale la possibilità di costituire apposite unità operative di base competenti alla trattazione separata di materie specifiche, nei casi in cui disposizioni normative prescrivano l'affidamento di determinati compiti a strutture autonome- si fa presente che la disposizione in questione va integrata prevedendo altresì che il Dirigente della struttura di massima dimensione può istituire ulteriori unità operative di base per l'indispensabile supporto allo svolgimento delle funzioni del medesimo Dirigente (cfr., in tal senso, l'art. 3 della deliberazione della Giunta regionale n. 366 del 2 ottobre 2001, concernente le strutture intermedie dei Dipartimenti regionali).
Al comma 4 della disposizione che si annota, per uniformità di dizione con il successivo comma 5, dopo l'espressione "unità operative" occorre aggiungere "di base".

Art. 4 Le espressioni "nella prima applicazione è stata altresì istituita una terza fascia ..." e "la seconda fascia dirigenziale è stata attribuita ai ...", utilizzate rispettivamente nei commi 1 e 2 della disposizione in esame, sembrano voler evidenziare che l'ordinamento della dirigenza di cui alla l.r. n. 10/2000, è già stato introdotto nell'Ente di che trattasi.
Risulta invece allo scrivente che il Regolamento di organizzazione dell'Ente de quo, predisposto in attuazione dell'art. 1, comma 3, della l.r. n. 10/2000, ed adottato con deliberazione commissariale n. 34 del 4 agosto 2003, non è mai stato esitato positivamente dagli organi di vigilanza. Del resto, anche la deliberazione n. 138 del 21 dicembre 2007 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione in esame (anch'esso predisposto ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento dell'Ente al regime giuridico di cui al Titolo I della medesima l.r. n. 10/2000) è in attesa di approvazione da parte dei medesimi organi di vigilanza: per conseguenza, l'ordinamento della dirigenza delineato dalla l.r. n. 10/2000 non può, ad oggi, considerarsi vigente nell'Istituto.
Pertanto le espressioni sopra riportate vanno rispettivamente sostituite con "nella prima applicazione è altresì istituita una terza fascia ..." e con "in sede di prima applicazione alla seconda fascia dirigenziale accedono i ...".


Art. 5 Al comma 3 dopo l'espressione "vengono conferiti ai sensi ..." aggiungere "di quanto"; nella medesima disposizione il termine "compenso", che appare riferibile più propriamente ai componenti di organi collegiali, va sostituito, in conformità alla dizione utilizzata nell'art. 13 della legge regionale n. 10/2000, con "trattamento economico".

Art. 6. Al comma 1, lett. a, occorre cassare l'espressione "non trovano più applicazione l'art. 5 della legge istitutiva e l'art. 9 comma 3 dello Statuto dell'ente (voto consultivo)"; ed invero, al riguardo si osserva che la separazione di competenze tra gli organi di indirizzo politico e la dirigenza dell'Istituto impone di considerare superata la partecipazione del Dirigente Generale, peraltro con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Pur tuttavia, l'abrogazione delle disposizioni della legge istitutiva e dello statuto dell'Ente in questione che prevedono tale partecipazione è una abrogazione implicita che discende dalla logica del sistema: pertanto la stessa non può configurarsi quale abrogazione di fonti di rango primario (legge e statuto) ad opera della fonte di rango inferiore (regolamento).

Art. 8 Con riferimento al comma 3 si fa presente che la revoca dell'incarico di Direttore Generale dell'Istituto deve essere disposta con le stesse modalità di conferimento dell'incarico previste dall'art. 44, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17: pertanto la relativa competenza va ricondotta in capo al Presidente dell'Ente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, previo assenso dell'Assessore regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Nella disposizione che si annota occorre dunque cassare la dizione "il Consiglio di amministrazione dell'Istituto" e sostituirla con l'espressione "In conformità a quanto previsto dall'art. 44, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il Presidente dell'Ente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, previo assenso dell'Assessore regionale dell'agricoltura e delle foreste".

Art 9 Il richiamo all' "art. 4 L.R.20/2001" va sostituito con il riferimento alla norma base dalla richiamata disposizione sostituita, e, cioè all' "art. 3, comma 3, della l.r. 15 maggio 2000, n. 10".

Art. 10 Con riferimento al comma 2 si fa presente che la nuova classificazione del personale non inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e del personale direttivo, prevista dall'art. 5, comma 1, della l.r. n. 10/2000, è stata introdotta dal Decreto Presidenziale 22 giugno 2001, n. 9, che ha recepito l'accordo sulla riclassificazione del personale regionale ai sensi del citato art. 5 della l.r. n. 10/2000. Tale accordo, in particolare, ha previsto un sistema di classificazione articolato in categorie e posizioni economiche, e, nell'allegata tabella "A", ha definito i criteri per il relativo inquadramento del personale regionale.
Considerato dunque che il vigente contratto collettivo per i dipendenti del comparto della amministrazione regionale non contiene i criteri per la riclassificazione del personale medesimo, nel comma 2 della disposizione che si annota l'espressione "dal vigente contratto collettivo per i dipendenti del comparto della regione siciliana" va sostituita con "dal decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 9, che recepisce l'accordo sulla riclassificazione del personale regionale ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 10/2000".
Il comma 4 va integrato specificando che la determinazione del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, è soggetta ad approvazione dell'Assessore regionale dell'agricoltura e delle foreste, previo parere vincolante della Giunta regionale.

Artt. 12-16 Si fa presente che il Regolamento di che trattasi, in conformità, peraltro, alla "Linee guida" sopra richiamate, ha ad oggetto le strutture organizzative dell'Ente e l'ordinamento della dirigenza; viceversa le disposizioni che si annotano, attengono specificamente al trattamento di previdenza e quiescenza del personale dell'Istituto, e, come tali, dovrebbero essere oggetto del regolamento organico del personale.
In relazione alla esigenza, rappresentata in sede di relazione al Regolamento de quo, di fare salve determinate posizioni soggettive acquisite in materia di quiescenza e previdenza da una parte del personale dell'Ente, valuterà codesta Amministrazione se mantenere le disposizioni che si annotano nel corpo del Regolamento in esame (modificando in tale ipotesi il titolo del Regolamento stesso) ovvero se espungerle, facendo salve in tal caso le corrispondenti disposizioni del Regolamento organico approvato con deliberazione n. 45 del 29 maggio 1990.



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